Perché “il fatto non sussiste”
La Corte d’Appello di Venezia, Sezione Seconda Penale, il giorno 25 Gennaio 2022 ha assolto perché “il fatto non sussiste” don Silvano Corsi, cappellano del Cimitero di Verona, accogliendo così l’appello proposto da don Silvano avverso la sentenza emessa in data 26 febbraio 2015 dal Giudice per l’Udienza preliminare di Verona che lo aveva condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 300 euro, per il grave reato di tentata estorsione ai danni di una ditta di onoranze funebri di Verona. Infatti, era stato contestato a don Silvano Corsi di “aver compiuto mediante minaccia, atti diretti in modo non equivoco a farsi consegnare somma di danaro pari a cifre non inferiori a € 10 o 20 per la celebrazione di ciascun funerale ovvero per la benedizione delle ceneri, dalla segretaria della citata società di Onoranze Funebri, ovvero da personale della citata società, per procurarsi un ingiusto profitto”. Il tutto era nato nell’anno 2013, perché don Silvano, al solo fine di indennizzare due diaconi provenienti da fuori Verona – che, in sua assenza, si prestavano a benedire le salme o le ceneri, sopportando in prima battuta le spese per la benzina delle loro vetture – aveva richiesto a più riprese alla società di pompe funebri anzidette il versamento di 10 euro per poter compensare le spese per il carburante anticipato dai due diaconi.
A seguito di questo, l’Impresa di pompe funebri reagì notiziando della cosa un quotidiano veronese e il Vescovo, così don Silvano fu fatto passare come un disonesto estortore nei confronti dei parenti dei defunti, portati dopo il decesso alle sale mortuarie del Cimitero monumentale di Verona. Ora, finalmente, la Corte d’Appello ha reso giustizia a don Silvano assolvendolo con formula piena.